Il 27 marzo 2019 l’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società The Juice PLUS+ Company Srl, The Juice PLUS+ Company Ltd, The Juice Plus+ Company Europe GmbH, The Juice Plus+ Company LLC, accertando che le stesse commercializzano integratori alimentari e prodotti sostitutivi dei pasti a marchio JuicePlus+ con modalità di promozione ingannevoli e non trasparenti attraverso il canale social media marketing Facebook, in violazione del Codice del Consumo .
In particolare, il procedimento ha riguardato due profili: innanzitutto, la strategia di vendita adottata da JuicePlus incentiva la condivisione di esperienze di consumo non necessariamente autentiche. Nello specifico, è stata esaminata una forma di marketing occulto realizzata principalmente tramite pagine e gruppi segreti Facebook, consistente nel non rendere palese che i venditori dei prodotti JuicePlus agiscono nel quadro della propria attività commerciale, i quali, al contrario, si presentano falsamente sotto la veste di consumatori.
In secondo luogo, è stata accertata l’ingannevolezza delle informazioni diffuse con riguardo alle caratteristiche principali dei prodotti e dei risultati che si possono attendere dal loro utilizzo, soprattutto in termini di efficacia dimagrante e curativa, promettendo che con l’assunzione dei prodotti in esame sia possibile guarire da talune patologie o ottenere notevoli cali ponderali in poco tempo.
Inoltre, l’Autorità ha osservato che in un contesto virtuale, l’assenza degli elementi caratterizzanti l’interazione consumatore-venditore richiede ai professionisti di adottare tutte le misure necessarie per evitare le confusioni di ruolo e, dunque, comportamenti scorretti da parte dei venditori affiliati. Di conseguenza, JuicePlus avrebbe dovuto esercitare una specifica cautela nelle indicazioni date ai propri affiliati ed effettuare un controllo esteso del loro operato, con l’applicazione di sanzioni disincentivanti.
Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale descritta risulti scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 comma 2 e 23, comma 1, lett. aa) del Codice del Consumo e ha sanzionato le società coinvolte per un milione di euro.
Nel corso del procedimento, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
fonte aduc