La Tia, che si paga per i rifiuti,non e’ un’entrata tributaria ma un corrispettivo. Di conseguenza, le controversie attivate dopo l’entrata in vigore della manovra finanziaria (25 maggio 2010) vanno affrontate davanti al giudice ordinario e non quello tributario. E l’Iva va pagata. Cosi’ una disposizione interpretativa (art.14, comma 33 della manovra finanziaria),con cui il Governo crede di aver concluso la vicenda del rimborso dell’Iva, aperto da una sentenza della Corte Costituzionale a luglio 2009 (n.238) che aveva dichiarato il balzello Iva illegittimo perche’ quando si paga una tassa non si dovrebbe pagare un’ulteriore tassa sulla stessa. La norma interpretativa ha fatto propria l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (risoluzioni 25/E del 05/02/2003 e r.m. 250/E del 17/06/2008) per cui la natura della Tia non e’ di carattere tributario ma civilistico.
C’e’ un problema, pero’. La norma fa riferimento alla tariffa prevista all’art.238, Dlgs 152/2006, la tariffa del codice dell’ambiente che non e’ ancora applicabile perche’ manca il relativo decreto d’attuazione. La tariffa oggi applicata, invece, e’ quella prevista all’art.49, Dlgs 22/97 (tariffa Ronchi). Due prelievi distinti che si fondano su normative differenti. E la sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento alla tariffa Ronchi che e’ quella oggi usata.
Si tratta quindi, presumibilmente, di disposizioni che varranno quando la Tia sara’ applicata, ma non ora. Non solo, ma per cambiare qualifica ad una entrata (sentenza 8313/2010 sezioni unite Cassazione) va modificato il presupposto perche’, fintanto che si paga solo per un generico stoccaggio dei rifiuti e non relativamente alla produzione degli stessi, non si puo’ parlare di corrispettivo di un servizio.
fonte aduc