Dallo scorso 13 Dicembre è operativo il Regolamento UE 1169/2011 che ha in parte riordinato la normativa europea nell’ambito dell’etichettatura degli alimenti, o meglio delle informazioni obbligatorie destinate al consumatore riguardo a tutti gli alimenti, da quelli freschi a quelli imballati a quelli serviti in mense e ristoranti, introducendo anche alcune novità.
Vediamo in breve quelle principali:
Informazioni chiare e leggibili
Le informazioni obbligatorie che devono apparire in etichetta e/o sugli imballaggi non devono solo essere chiare, stampate in modo leggibile, non nascoste, eccetera, ma devono essere stampate utilizzando un carattere di grandezza predefinita, di altezza non inferiore a 1,2 mm (per contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, altrimenti è previsto un carattere più piccolo).
Lista ingredienti: origine degli olii e grassi vegetali
Nulla cambia rispetto al fatto che gli ingredienti vanno elencati con il loro norme specifico e solo in alcuni casi con un nome generico (olii animali, grassi animali, farine, amido/fecola, pesce, formaggio, pangrattato, spezie, etc.).
La novità è invece l’obbligo, riguardo agli olii e ai grassi di origine vegetale, di specificarne l’origine utilizzando in più, se del caso, la dicitura “in proporzione variabile”. Obbligatoria anche l’indicazione, per i grassi e gli olii idrogenati, della dicitura “totalmente o parzialmente idrogenato”.
Per fare degli esempi:
Non più solo “olii/grassi vegetali” ma “olio/grasso vegetale di …palma e/o girasole e/o oliva e/o cocco, soia, etc.”
Si ricorda che per un certo periodo saranno presenti sul mercato prodotti etichettati con le vecchie regole perché questi, per precisa previsione del Regolamento, possono rimanervi fino ad esaurimento delle scorte.
Informazioni sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e/o intolleranze
In termini generali la nuova normativa europea precisa che le informazioni sugli alimenti debbano riguardare tra le altre cose la protezione della salute e l’uso sicuro dell’alimento stesso, in modo che i consumatori siano messi in grado di compiere scelte consapevoli e di utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto di loro personali considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, etiche.
Con questa premessa viene ribadito -già la normativa europea, recepita in Italia, lo prevedeva- che nelle etichette devono essere presenti informazioni sulla presenza di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che possa provocare intolleranze usato nella fabbricazione o preparazione di prodotti e/o alimenti, ancora presente nel prodotto finito anche se in forma alterata.
Si tratta di cereali contenenti glutine (grano, farro, segale, orzo, avena e derivati), crostacei, uova , pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, etc.), sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi.
Queste sostanze devono essere elencate utilizzando un tipo di carattere distinto dagli altri ingredienti, per dimensione, stile o colore.
La grossa novità in realtà è che tale obbligo riguarda anche tutti i casi di vendita di prodotti sfusi e somministrazione degli stessi presso mense, scuole, ristoranti, ospedali, e comunque presso strutture destinate al pubblico (banchi di vendita fissi e mobili, veicoli attrezzati, etc.). In questi casi ovviamente il mezzo di informazione può essere quello più adatto, diverso dalla classica etichetta, come un cartello, un menù o allegato, purché di chiara e facile consultazione.
Dichiarazione nutrizionale
Riguarda il valore energetico dell’alimento (calorie) e la quantità di nutrienti presenti da indicare in grammi rispetto a 100 grammi o millilitri di prodotto (proteine, carboidrati, zuccheri, grassi e acidi grassi, sale). La presenza di queste informazioni non è una novità e nulla cambia nemmeno rispetto al fatto che sono obbligatorie solo quando l’etichetta di un alimento o la sua pubblicità affermano o suggeriscono che lo stesso ha proprietà nutrizionali benefiche, tipo “povero di grassi”, “senza zuccheri aggiunti”, “ricco di fibre”, etc. Sono invece sempre facoltative le informazioni sui componenti (amido, polioli, acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi) nonchè sulle fibre, le vitamine e sali minerali.
L’adozione obbligatoria delle informazioni nutrizionali scatterà 13/12/2016. Fino ad allora, comunque, che vengano fornite perché obbligatorie (nei casi suddetti) o per scelta del produttore, la loro esposizione deve essere chiara, in uno stesso campo visivo, e se possibile secondo la tabella tipo prevista dal Regolamento:
energia
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kJ/kcal
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grassi
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g
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di cui:
|
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— acidi grassi saturi
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g
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— acidi grassi monoinsaturi
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g
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— acidi grassi polinsaturi
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g
|
carboidrati
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g
|
di cui:
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— zuccheri
|
g
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— polioli
|
g
|
— amido
|
g
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fibre
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g
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proteine
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g
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sale
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g
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vitamine e sali minerali
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quantificazione a seconda del tipo
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Rimangono invariate le condizioni d’uso delle “indicazioni nutrizionali” che possono essere affiancate alla dichiarazione nutrizionale. Si tratta delle espressioni “a basso contenuto calorico”, “senza calorie”, “senza grassi”, “senza zuccheri”, etc. Queste espressioni sono utilizzabili solo in determinati casi (presenza della sostanza in determinate quantità) stabilite dal Regolamento (CE) 1924/2006 che rimane vigente pur se in parte modificato.
Indicazione del luogo di origine
Anche riguardo all’obbligo di indicazione luogo di origine (Paese di provenienza) degli alimenti poco o nulla per ora cambia. Viene confermato che esso sussiste solo nei casi in cui l’omissione dell’indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o luogo di provenienza reali, in particolare se le informazioni nel loro insieme potrebbe altrimenti far penare che l’alimento abbia un differente Paese o luogo di origine.
La novità è che per effetto del nuovo regolamento (o per meglio dire di quello di esecuzione, il Regolamento 1337/2013) dall’Aprile 2015 l’obbligo scatterà per alcune carni, quali la suina, l’ovina, la caprina e quella dei volatili (pollame). Per altri prodotti alimentari (come il latte, altri tipi di carne e altri alimenti non trasformati) si dovrà attendere l’esito di studi ed approfondimenti in corso presso il Parlamento europeo.
A titolo informativo si ricorda che l’obbligo già c’è, per effetto di Regolamenti specifici, per l’ortofrutta fresca, il miele, le carni bovine, il pesce, le uova e l’olio extravergine di oliva.
Indicazione della data di congelamento
In caso di prodotto congelato va indicata in etichetta la data di congelamento, tramite la dicitura “Congelato il….”, seguita dalla data o dall’indicazione del punto della confezione in cui essa si trova. La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, giorno, mese e anno.
In caso di vendita a distanza
Viene preso in specifica considerazione il caso di vendita a distanza (via internet, per telefono, etc.) di alimenti o prodotti alimentari, con la precisazione dell’obbligo per il venditore di fornire le informazioni obbligatorie prima della conclusione dell’acquisto o tramite pubblicazione sul supporto di vendita a distanza (sito) o tramite trasmissione con mezzi adeguati e senza costi supplementari.
Fa eccezione l’informazione sul termine minimo di conservazione (o scadenza), che comunque deve essere fornita al momento della consegna del prodotto.
La consultazione pubblica del Ministero
Anche per quanto previsto dal Dl 91/2014 il Ministero delle politiche agricole alimentari ha aperto una consultazione pubblica aperta ai consumatori proprio riguardo le etichettature degli alimenti alla luce della nuova normativa e in particolare sul valore dato dal consumatore alla presenza o meno dell’informazione riguardante l’origine.
Vi si può partecipare direttamente online dal sito www.politicheagricole.it
Per ogni approfondimento sul tema etichettatura alimenti si veda la scheda pratica ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Articolo a cura di Rita Sabelli
fonte aduc