Importante principio stabilito dalla sentenza della Corte d’appello di Milano (n. 29/2015) nella causa tra Yahoo! e Reti Televisive Italiane Spa, del gruppo Mediaset. Le piattaforme di video sharing non sono responsabili della pubblicazione da parte degli utenti di video coperti dal diritto d’autore, pur essendo tenute a rimuoverli, ma solo in presenza di segnalazioni «qualificate, puntuali e circoscritte».
La sentenza d’appello va ala contrario di quella di primo grado (n. 10893/2011), secondo le quali la diffusione, da parte di Yahoo!, di brani e filmati da programmiTv costituiva violazione dei diritti di copyright. Inoltre, la dimostrazione che erano stati immessi solo con finalità di critica e discussione era ritenuto dello stesso provider, che non godeva della esenzione da responsabilità prevista dalla direttiva europea 2000/31/Ce sul commercio elettronico, in quanto Yahoo! era considerato hosting provider “attivo” e non “passivo”, poiche’ aveva gli strumenti e le funzioni per trattare i contenuti
La sentenza della Corte d’Appello di Milano ribalta queste argomentazioni. Yahoo! diffondeva un servizio di pubblica fruizione di video, e gli utenti potevano caricare su piattaforme video da condividere con altri, senza preventiva registrazione. Yahoo!, quindi, non sarebbe responsabile dei video caricati da terzi, non partecipando attivamente né alterando il loro caricamento. Non ha quindi un ruolo di hosting provider attivo.
fonte aduc