Per la Procura di Reggio Calabria il fatto non costituisce reato. L’inchiesta era stata avviata per una denuncia di un imprenditore di Gioia Tauro – Nino De Masi – che accusava i vertici di alcune banche per la politica adottata a suo danno. Assolti dunque i 3 imputati così come era avvenuto in precedenza con i vertici della Banca di Roma, BNL e Antonveneta.
Gianni Leone, direttore (sabato 3 luglio 2010)
Mi scuso con tutti i nostri lettori e le nostre lettrici, poiché la redazione nel dare una news “flash” non è stata molto chiara. Essendo il direttore di MondoRaro mi assumo tutta la responsabilità di questa mancanza e ringrazio pubblicamente la sig.ra Beatrice Zadera per l’integrazione alla nostra news “Usura: assolti in appello Geronzi, Abete e Marchiorello”. Non è intenzione di questa redazione dare notizie che “vadano a favore” di qualcuno.
Riportiamo di seguito l’intervento della sig. Beatrice Zadera
Il dispositivo della sentenza emessa a Reggio Calabria statuisce la conferma della sentenza di primo grado per i direttori locali e funzionari, mentre per i tre presidenti Marchiorello, Geronzi ed Abete (rispettivamente Presidenti di Banca Antonveneta, Banca di Roma e BNL) riformula parzialmente la sentenza stabilendo l’assoluzione ma “perché il fatto non costituisce reato”.
Il Tribunale di Palmi, con la sentenza del 08.11.07, per la prima volta in Italia accertava la presenza, sui conti delle aziende di De Masi, del reato di usura bancaria, ma assolveva gli imputati con la formula “per non aver commesso il fatto”: pur riconoscendo il reato riteneva la non riconducibilità dei fatti agli imputati individuati dalla Procura.
La sentenza di Reggio Calabria con la formula indicata (“perché il fatto non costituisce reato”) si spinge quindi ben oltre e, a parte riconfermare la presenza del reato di usura (elemento oggettivo), individua la riconducibilità del reato in capo ai tre Presidenti, assolvendoli solo in quanto non è stata fornita la prova del dolo nella commissione del reato stesso.
Col beneficio del dubbio aspettando le motivazioni che sorreggeranno il dispositivo – il fatto rientra a pieno titolo nella ricostruzione della realtà, solo che i banchieri non ne sono responsabili giacchè non è stato ravvisato l’elemento soggettivo, il dolo diretto. Insomma, l’usura c’è ma non si vede, la qual cosa potrebbe spianare la strada al giudizio civile di risarcimento danni intrapreso dall’imprenditore.