Sorpresi poco dopo aver comprato eroina da uno spacciatore nascosto in un bosco del milanese, quattro giovani, finiti in carcere per spaccio, rischiavano una condanna dai 6 ai 20 anni di reclusione. Il gup di Milano Cristina Di Censo, pero’, li ha assolti, interpretando in modo ‘alternativo’, rispetto a molte sentenze precedenti, le ultime norme anti-droga. Secondo il giudice, infatti, l’acquisto e uso di gruppo equivale all’utilizzo personale e va punito solo con una sanzione amministrativa.
La vicenda per cui i quattro tossicodipendenti sono stati scagionati risale allo scorso 21 novembre. I giovani comprarono da uno spacciatore nascosto in un bosco a Vignate, centro dell’hinterland, 11 grammi di eroina, mettendo 40 euro a testa, e ricevendo dal pusher anche un grammo di cocaina ‘in regalo’.
Vennero arrestati mentre se ne andavano in macchina e uno di loro cercava di liberarsi della droga. Finiti davanti al giudice dell’udienza preliminare, tre hanno scelto il rito abbreviato (il quarto e’ stato processato con rito ordinario) e poco tempo fa sono stati assolti ‘perche’ il fatto non sussiste’. Gli atti sono stati trasmessi alla Prefettura ‘per l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative’.
Il gup, con la sua decisione, ha in sostanza ‘rivisitato’ l’orientamento prevalente che la giurisprudenza, anche di Cassazione, ha finora tenuto dall’entrata in vigore della legge (n.49 del 2006) che ha inasprito le pene, stabilendo la responsabilita’ penale anche di chi acquista, riceve o ‘comunque illecitamente detiene’ droghe che ‘appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale’. Orientamento in base al quale, scrive il giudice Di Censo nelle motivazioni, anche ‘l’acquisto/uso di gruppo sarebbe oggi penalmente rilevante’, poiche’ ‘la condivisione della sostanza, antecedente alla spartizione, necessariamente, dimostrerebbe un acquisto ed una co-detenzione finalizzati all’uso non esclusivamente personale’.
Secondo il provvedimento, pero’, la nuova norma non puo’ essere ‘forzata al punto’ da comprendere ‘anche l’acquisto di gruppo, inteso quale approvvigionamento’ da parte di piu’ consumatori in concorso tra di loro. Questi, infatti, ‘pagando ciascuno la propria parte’ hanno ‘come unico scopo quello di accedere alla quota di rispettiva spettanza a fini di utilizzo personale’. Sotto il profilo ‘del disvalore e del senso dell’ incriminazione’, infatti, ha scritto il magistrato, non puo’ esserci differenza tra la situazione di 4 persone che creano ‘un fondo comune in danaro, formato da 4 parti identiche’ per comprare la droga insieme e poi dividerla ‘in quattro parti parimenti identiche’, e quella ‘del tossicodipendente che paga la propria dose e poi la consuma’, che e’ punita ‘solo in via amministrativa’.
Altrimenti, per il gup, ‘si giungerebbe al paradosso interpretativo che mentre 4 acquisti operati individualmente (…) l’uno in fila all’altro’ per uso personale non sono reato, ‘un solo acquisto, cumulativo e contestuale’ da parte di piu’ persone porta ad una condanna compresa ‘fra anni 6 e anni 20 di reclusione’.
Nel caso in questione, i tre imputati ‘agirono sospinti dalla necessita’, creata dalla rispettiva dipendenza’, ed e’ evidente che ‘ciascun tossicodipendente’ abbia voluto ‘con il consenso degli altri, acquisire la propria quota ideale di eroina per uso personale’.
fonte aduc