Nessuna illegittimita’ nella sanzione da 90mila euro inflitta dall’Antitrust nel 2010 ad Arkofarm per una pratica commerciale ritenuta scorretta consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari volti a promuovere l’integratore ‘4321 Slim Ultimate’. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa societa’. Con il provvedimento impugnato l’Autorita’ aveva contestato l’utilizzo di claims volti ad accreditare al prodotto una ‘rivoluzionaria’ o ‘innovativa’ efficacia snellente, mentre il prodotto, secondo la stessa Agcm, avrebbe potuto essere proposto solo come mero coadiuvante per il controllo del peso corporeo, in associazione a una dieta ipocalorica e a uno stile di vita sano. Col primo motivo d’impugnazione Arkofarm contestava la competenza dell’Autorita’ ad adottare l’atto impugnato, in quanto il prodotto pubblicitario era stato gia’ autorizzato alla vendita in Belgio. Il Tar, pero’, ha ritenuto la questione “irrilevante”. Non condivisibile poi e’ stata ritenuta la censura di disparita’ di trattamento rispetto alla mancata irrogazione di sanzioni ad altri soggetti operanti nel settore, in quanto “l’eventuale sussistenza di tale vizio di disparita’ di trattamento postula in ogni caso l’identita’, o almeno la totale assimilabilita’ delle situazioni di base poste a raffronto e la completa sovrapponibilita’ di tutti gli elementi di rilievo delle fattispecie, occorrendo quindi una oggettiva verifica della completa sovrapponibilita’ delle fattispecie sanzionabili, concretamente non percorribile”. In merito all’istruttoria svolta, “dalla lettura della delibera e dall’analisi dei messaggi pubblicitari, si evince che i claims ritenuti ingannevoli sono stati correttamente riportati ed e’ stata altresi’ menzionata la circostanza che talune ‘avvertenze’, quali quelle di seguire una dieta e fare esercizio fisico, erano presenti nei messaggi. Tuttavia, le avvertenze erano riprodotte secondo modalita’ tali da renderne difficile, se non addirittura impossibile, la lettura”. Non fondata infine e’ stata ritenuta la tesi secondo la quale sarebbero state fornite prove adeguate della capacita’ dimagrante del prodotto; per i giudici l’affermazione dell’Autorita’ “risulta supportata da un’istruttoria approfondita e assistito da un’adeguata motivazione, dalla quale si evince che i benefici promessi dai messaggi pubblicitari non erano suffragati da adeguate evidenze scientifiche”.
fonte aduc