L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 15 dicembre 2020, ha concluso due ulteriori procedimenti istruttori relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di abbonamento delle società di calcio Brescia Calcio S.p.A. e Unione Sportiva Lecce S.p.A., che nella stagione sportiva 2019/2020 hanno militato nel campionato di calcio di serie A.
L’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole che (i) non riconoscono il diritto dei consumatori a ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso; (ii) non riconoscono il diritto dei consumatori a essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società e (iii) attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e derogano al foro del consumatore.
Brescia Calcio S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle condizioni contrattuali idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati. La Società adotterà le clausole così modificate quando sarà nuovamente possibile la vendita di abbonamenti.
La Società Unione Sportiva Lecce S.p.A. ha predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore. Tuttavia, il giudizio di vessatorietà permane per le clausole che escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Squadre calcio Brescia e Lecce. Antitrust: clausole vessatorie nei contratti di abbonamento
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