Cronaca Brescia: Con la sentenza C-436/21 la Corte di Giustizia Europea ha statuito che in caso di ritardi su voli “in coincidenza”, ai fini del rimborso per il consumatore conta che le tratte siano state combinate dall’agenzia viaggi, in unico biglietto e con prezzo unico.
Questo perché, come evidenziato dalla Corte, nessuna norma del regolamento 261/2004 relativamente alla compensazione pecuniaria dei passeggeri fa dipendere la qualificazione come volo in coincidenza dalla sussistenza di uno unico rapporto tra i vettori aerei che compongono il pacchetto, in quanto, se così fosse, i diritti dei passeggeri sarebbero fortemente limitati.
“Il riconoscimento di questi importanti principi anche a livello europeo sono una buonissima notizia per i consumatori e per i passeggeri – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – importante verificare le modalità di composizione del pacchetto da parte dell’agenzia viaggi. A tal proposito, se state vivendo una situazione simile, scrivete a info@codaconslombardia.it per la tutela di diritti e interessi”.