Cronaca Lombardia e Giudiziaria: la Corte UE è intervenuta in merito alla vicenda di una passeggera, che aveva acquistato tramite un’agenzia di viaggi un biglietto aereo elettronico per un tragitto da Stoccarda a Kansas City costituito da tre voli.
I voli che collegavano, rispettivamente, Stoccarda a Zurigo e Zurigo a Filadelfia si erano svolti come previsto, mentre quello che collegava Filadelfia a Kansas City aveva subito un ritardo di oltre quattro ore all’arrivo.
La Corte UE, investita della vicenda, ha stabilito che il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei per ritardo prolungato si applica ai voli in coincidenza costituiti da voli effettuati da vettori aerei operativi diversi, in quanto “Qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto, il fatto che non sussista alcun rapporto giuridico tra i vettori è irrilevante”.
Codacons: “Decisione di enorme importanza, che sottolinea come i diritti dei consumatori/viaggiatori debbano sempre essere considerati primariamente dalla Corte UE e dai Giudici nazionali – afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – la nostra Associazione è sempre in prima linea per tutelare gli utenti che abbiano avuto disservizi riguardi ad un volo.
Indirizzo e-mail: info@codaconslombardia.it