Capita di frequente di subite danni o furti di bene lasciati in custodia in albergo o nelle strutture recettizie. In questi casi, secondo il Tribunale di Lucca, L’albergatore è responsabile a prescindere da un’azione o un’omissione colposa essendo sufficiente l’imprudente omissione di strumenti idonei a mantenere i beni dei clienti in custodia.
La responsabilità dell’albergatore, per i beni dei clienti, sorge per il solo fatto dell’introduzione delle cose nell’albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna.
“La pronuncia in questione offre un’importante principio di tutela in capo ai consumatori che hanno legittimamente fatto affidamento nella custodia della struttura – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – Scriveteci a info@codaconslombardia.it se avete vissuto un’esperienza simile per ricevere assistenza.”