Cronaca Giudiziaria: un’altra recentissima decisione dell’A.B.F. di Roma, n. 12005 del 1/09/2022 conferma come nel caso di “spoofing” è la banca a dover dimostrare la colpa grave del cliente, e se ciò non avviene egli deve essere rimborsato integralmente delle somme fraudolentemente prelevate.
Cosa è lo “spoofing”? Per “spoofing” si intende una modalità di truffa informatica realizzata per far credere alla vittima che la fonte di determinate informazioni sia attendibile, quando invece non lo è; SMS, e-mail civetta ecc. che paiono provenire dal proprio istituto di credito.
Codacons: “Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario non emergeva dal tenore dell’SMS ricevuto nulla di anomalo; infatti lo stesso si inseriva nello storico delle conversazioni già intercorse con l’intermediario, e risultava formalmente e grammaticalmente corretto.
Il cliente ha quindi diritto ad ottenere il rimborso di tutte le somme a lui fraudolentemente prelevate!”
Avete subito una truffa informatica? SMS truffaldini o e-mail che sembrano provenire dal Vostro istituto bancario? Contattateci!
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