Crema: Importante pronuncia della Corte di Giustizia U.E. che ha sancito che il diritto comunitario impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione. Data l’importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati) la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d’ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza”, con un esame subordinato ad alcune condizioni che nel caso di specie sembrano soddisfatte. Tanto più che la Corte ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale. Non si può escludere, infatti, che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione perchè non informato dall’organizzatore. Il giudice spagnolo sarebbe quindi tenuto ad esaminare d’ufficio il diritto di risoluzione. Per la Corte di giustizia “esso dovrà, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall’altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso. Per contro, l’esame d’ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d’ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice”.
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