La postura da guida giustifica la misura restrittiva
Scatta il sequestro della macchina in sosta se al volante c’è un automobilista in stato di ebbrezza alcolica.
È il principio stabilito nella sentenza di oggi 4 maggio 2011, emessa dalla quarta sezione penale della Suprema Corte che riporta Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”
Con la decisione in commento gli ermellini hanno, infatti, confermato il sequestro preventivo di una Porsche Cayman ferma su ciglio della strada e con al posto di guida il proprietario che aveva indossato la cintura di sicurezza e acceso i fari.
L’uomo era stato colto all’improvviso in evidente stato di alterazione alcolica sostenendo che il sequestro era illegittimo perché al momento dell’accertamento non era ancora partito dalla posizione di sosta.
Tale giustificazione è stata ritenuta insufficiente dal Riesame e anche secondo la Cassazione.
Nella motivazione è possibile, infatti, leggere che “il giudice del merito ha legittimamente ritenuto che la condotta dell’indagato fosse idonea ad integrare la fattispecie contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla guida di un’auto, in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, nell’atto di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.
E poi, la circostanza secondo cui, al momento del controllo, l’auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo stato, significativa nei termini ritenuti dal ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi della sosta che egualmente ineriscono alla circolazione.
Tanto più che la sosta di un’auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, “posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie allo stato ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa, l’atteggiamento dell’automobilista, come sopra descritto, non lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di guida, di ripartire. Intento non portato a compimento solo
per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare l’auto perché consapevoli delle alterate
condizioni dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla circolazione del veicolo”.
Giovanni D’AGATA