Una coppia che si dice disponibile ad adottare un bambino non puo’ fare discriminazioni sulla base dell’etnia del piccolo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza numero 13332, depositata oggi, dando così ragione alla Procura generale. “Il decreto di idoneita’ all’adozione pronunciato dal tribunale dei minorenni ai sensi dell’articolo 30 della legge numero 184 del 1983 e successive modifiche – si legge nella sentenza delle Sezioni unite civili – non puo’ essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, ne’ puo’ contenere indicazioni relative a tale etnia” ove tali “discriminazioni – spiegano ancora gli ermellini – siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell’idoneita’ degli stessi all’adozione internazionale”.
fonte aduc