Si ritiene che la pratica commerciale di Telecom Italia, consistente nell’acquisizione di nuova clientela e/o nell’attivazione di nuovi piani tariffari mediante contatto telefonico e di vendite “porta a porta”, sia scorretta in quanto avvenuta secondo modalità contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio. Con queste argomentazioni l’Antitrust ha condannato Telecom Italia a 80 mila euro di multa, come risulta dall’ultimo bollettino dell’Autorità competente in fatto di condotte commerciali scorrette.
Tra l’altro è di particolare interesse un aspetto della vicenda. Tra le argomentazioni a discolpa, portata avanti da Telecom Italia, c’era quella che evidenziava come le eventuali condotte scorrette siano da ascrivere alle varie agenzie di cui il gestore si serve, per vendere contratti (sia telefonici, sia porta a porta). A tal riguardo, l’Antitrust evidenzia:
Per quanto concerne la prospettata sussistenza di una responsabilità degli agenti tale da escludere una condotta censurabile in capo a Telecom va osservato che l’attività degli agenti è svolta nell’interesse immediato e diretto di quest’ultima, atteso che l’acquisizione di nuovi clienti costituisce l’effettivo oggetto dell’obbligazione nascente dai contratti stipulati tra Telecom e le agenzie. Pertanto, nel caso di interposizione di soggetti terzi nell’attività del professionista, il canone della diligenza richiesta a quest’ultimo impone un’assidua e puntuale vigilanza e verifica sulla condotta che tali soggetti terzi abbiano posto in essere; altrimenti l’utilizzabilità del modulo negoziale di agenzia si risolverebbe in un’esimente volta a porre il professionista “al riparo” da condotte che quest’ultimo assuma non riconducibili a fatto proprio.
fonte aduc