Il sistema italiano di prezzi minimi di vendita al dettaglio delle sigarette e’ incompatibile con il diritto dell’Unione. Pregiudica il vantaggio concorrenziale di taluni produttori o importatori e crea una distorsione di concorrenza.
Nella sentenza, la Corte di giustizia UE ricorda che la libera determinazione del prezzo massimo di vendita serve a garantire il libero gioco della concorrenza tra produttori. Essa mira a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa sui prodotti del tabacco sia sottoposta alle stesse regole in tutti gli Stati membri.
Soprattutto, essa tende a tutelare la liberta’ degli operatori consentendo loro di beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori. Di conseguenza, qualora sia strutturato in modo tale da non potere escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale tale vantaggio concorrenziale e produca una distorsione della concorrenza, un sistema di prezzi minimi di vendita al minuto non e’ compatibile con la direttiva.
Il regime italiano non consente di escludere che il prezzo minimo imposto pregiudichi il vantaggio concorrenziale. Al contrario, allineando ai prezzi piu’ elevati i prezzi di vendita al minuto delle sigarette che si situano nella parte inferiore della forcella di prezzi, tende a neutralizzare le differenze di prezzo tra i vari prodotti. Pertanto, esso pregiudica la liberta’ dei produttori e degli importatori di stabilire il loro prezzo massimo di vendita al minuto, liberta’ garantita dalla direttiva 95/59/CE.
Infine, la Corte rigetta l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone invocato dall’Italia a giustificazione della misura. In effetti, essa ricorda che la disciplina fiscale costituisce uno strumento importante ed efficace di lotta al consumo di tali prodotti e, pertanto, di tutela della sanita’ pubblica; inoltre la fissazione dei prezzi a dei livelli elevati puo’ essere adeguatamente ottenuta mediante l’aumento dell’imposizione fiscale, senza con cio’ compromettere la liberta’ di determinazione del prezzo. Infine, gli Stati membri possono vietare la vendita dei prodotti del tabacco lavorato a un prezzo inferiore alla somma del prezzo di costo e di tutte le imposte.
Per questi motivi, la Corte dichiara che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, e’ venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva 95/59/CE.
fonte aduc